Ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri,  rappresentato
e  difeso  ex  lege  dall'Avvocatura  Generale   dello   Stato   C.F.
80224030587, Fax 06/96514000 e PEC  roma@mailcert.avvocaturastato.it,
presso i cui uffici ex lege domicilia in Roma, via dei Portoghesi  n.
12; 
    Nei confronti della Regione Basilicata, in persona del Presidente
della  Giunta  Regionale  pro  tempore  per   la   dichiarazione   di
illegittimita' costituzionale della legge regionale Basilicata n.  17
dell'11 luglio 2014, recante «Misure urgenti concernenti il patto  di
stabilita' interno», pubblicata nel B.U.R. n. 25 del 14 luglio  2014,
giusta delibera del Consiglio dei Ministri in data 10 settembre 2014. 
    Con la legge regionale n. 17  dell'11  luglio  2014  indicata  in
epigrafe, che consta  di  due  articoli,  la  Regione  Basilicata  ha
emanato le disposizioni in tema di  «Misure  urgenti  concernenti  il
patto di stabilita' interno». 
    L'art. 1, comma  1,  la  cui  rubrica  e'  intitolata  «Patto  di
stabilita'  interno»,  prevede  che  «nell'esercizio  dei  poteri  di
legislazione concorrente, attribuita alle Regioni dagli articoli  117
e 119 della Costituzione della Repubblica  italiana,  in  materia  di
coordinamento della finanza pubblica, sono autorizzati, in aggiunta a
quelli consentiti in attuazione dei  principi  sanciti  dall'art.  1,
comma 448, della legge n. 228/2012, i pagamenti effettuati  a  fronte
di  spese  di  investimento  in  conto  capitale   per   un   importo
corrispondente  a  quello  delle  risorse  autonome  di  natura   ne'
tributaria ne' sanzionatoria iscritte nel titolo primo delle  entrate
del Bilancio di previsione». 
    L'art.  2,  la  cui  rubrica  e'  intitolata  «Dichiarazione   di
urgenza», prevede, al primo comma, che la legge e' dichiarata urgente
ed entra in vigore il giorno successivo alla  sua  pubblicazione  sul
B.U.R. 
    E' avviso del Governo che, con le norme denunciate  in  epigrafe,
la Regione Basilicata abbia  ecceduto  dalla  propria  competenza  in
violazione  della  normativa  costituzionale,  come  si  confida   di
dimostrare in appresso con l'illustrazione dei seguenti 
 
                               Motivi 
 
1. L'articolo 1 della legge regione Basilicata n. 17/2014  viola  gli
articoli 117, comma 3, e 119 della Costituzione. 
    1. Occorre, innanzitutto, ricordare che il  Patto  di  Stabilita'
Interno  (PSI)  e'  strettamente  connesso  alla  politica  economica
dell'Unione   europea   e   ne   costituisce    l'espressione    piu'
significativa, perche'  nasce  dall'esigenza  di  far  convergere  le
economie degli Stati  membri  della  UE  verso  specifici  parametri,
comuni a tutti, e condivisi a livello europeo nell'ambito  del  Patto
di stabilita' e crescita e specificamente nel Trattato di  Maastricht
(Indebitamento netto della Pubblica Amministrazione/P.I.L.  inferiore
al    3%    e    rapporto    Debito    pubblico    delle    Pubbliche
Amministrazioni/P.I.L. convergente verso il 60%). 
    L'indebitamento netto della Pubblica Amministrazione costituisce,
quindi, il parametro principale da tenere sotto  controllo,  ai  fini
del rispetto dei criteri di convergenza  e  la  causa  di  formazione
dello stock di debito. 
    L'indebitamento netto e' definito come il  saldo  fra  entrate  e
spese finali, al netto delle operazioni  finanziarie  (riscossione  e
concessioni crediti, partecipazioni e  conferimenti,  anticipazioni),
desunte  dal  conto   economico   della   Pubblica   Amministrazione,
predisposto dall'ISTAT. 
    Un obiettivo primario delle regole fiscali che  costituiscono  il
Patto di stabilita' interno e', com'e'  noto,  proprio  il  controllo
dell'indebitamento netto degli  enti  territoriali  (Regioni  e  Enti
locali). 
    Il Patto di Stabilita' e Crescita ha fissato, dunque, i  confini,
in termini di  programmazione,  risultati  e  azioni  di  risanamento
all'interno dei quali i singoli Paesi membri possono adottare  misure
autonome. 
    Nel corso degli anni, ciascun Paese membro dell'Unione Europea ha
implementato internamente il Patto di Stabilita' e Crescita, seguendo
criteri e  regole  proprie,  in  accordo  con  la  normativa  interna
inerente la gestione delle relazioni fiscali fra i  vari  livelli  di
governo. 
    In particolare, dal  1999  ad  oggi,  l'Italia  ha  formulato  il
proprio  Patto  di  stabilita'  interno  esprimendo   gli   obiettivi
programmatici per gli enti territoriali ed i corrispondenti risultati
annuali. 
    La definizione delle  regole  del  patto  di  stabilita'  interno
avviene, infatti, durante la predisposizione  ed  approvazione  della
manovra di finanza pubblica;  momento  nel  quale  si  analizzano  le
previsioni sull'andamento della finanza  pubblica  e  si  decide  sia
l'entita' delle  misure  correttive  da  porre  in  atto  per  l'anno
successivo, sia la tipologia delle misure stesse. 
    La materia relativa al Patto di stabilita', stabilendo  obiettivi
e modi di intervento nell'ambito della finanza pubblica,  espressione
della competenza legislativa dello Stato,  rientra  nella  previsione
dell'art. 117, terzo comma, e dell'art.  119  della  Costituzione  in
tema di coordinamento della finanza pubblica. Come  ha  osservato  la
dottrina in sede  di  commento  delle  citate  norme  costituzionali,
quanto  alle  forme  del  coordinamento,  esso  dovra'  primariamente
intervenire nella forma  della  legge  di  principi,  che,  ai  sensi
dell'art.  117,  terzo  comma,  Cost.,  pone,  appunto,  i   principi
fondamentali in materia. 
    Tale riconduzione nell'alveo del principio di coordinamento della
finanza pubblica proprio con specifico  riguardo  all'osservanza  del
Patto di stabilita' interno, e' stata affermata  espressamente  dalla
Corte Costituzionale, che ha ripetutamente statuito che le Regioni ed
Enti  locali  sono  tenuti  a  concorrere  alle  manovre   volte   al
risanamento  dei  conti  pubblici,  anche  al   fine   di   garantire
l'osservanza degli obblighi assunti in sede europea e che  le  misura
adottate dallo Stato costituiscono inevitabili  limitazioni,  in  via
indiretta, all'autonomia finanziaria regionale e locale (sentenze  n.
219/2013 e n. 36/2004). 
    Le misure adottate a tal fine in quanto riconducibili al Patto di
stabilita'  interno  sono,  dunque,  «espressione  della   competenza
legislativa  statale  in  materia  di  coordinamento  della   finanza
pubblica» (sentenze n. 28/2013 e 155/11). 
    2. L'art. 1 , comma 1, della Legge  Regionale  n.  17/14  citata,
prevedendo che «...sono autorizzati, in aggiunta a quelli  consentiti
in attuazione dei principi sanciti  dall'art.  1,  comma  448,  della
legge n. 228/2012  (1) , i pagamenti effettuati a fronte di spese  di
investimento in conto capitale per un importo corrispondente a quello
delle risorse autonome di natura  ne'  tributaria  ne'  sanzionatoria
iscritte nel titolo primo delle entrate del Bilancio di  previsione»,
risulta, pertanto, palesemente invasivo della competenza dello  Stato
in materia di coordinamento  della  finanza  pubblica,  in  contrasto
proprio con gli articoli 117, terzo comma, e 119 della  Costituzione,
richiamati, peraltro, all'inizio dello stesso art. 1 della  legge  n.
17/14 citata per individuare il potere  di  legislazione  concorrente
della Regione Basilicata. 
    L'art.  1  citato  incide,  infatti,  direttamente  sui   livelli
generali del Patto di stabilita'  interno  e  sulla  sua  osservanza,
posti nell'ottica del risanamento dei conti pubblici e anche al  fine
di assicurare l'adempimento degli obblighi assunti in ambito  europeo
con il patto di bilancio europeo (c.d. fiscal compact). 
    3. Va, infine, osservato che, attraverso il riferimento contenuto
nell'art. 1 citato alle «...risorse autonome di natura ne' tributaria
ne'  sanzionatoria  iscritte  nel  titolo  primo  delle  entrate  del
Bilancio di previsione», tra le altre  entrate  inserite  nel  titolo
primo del bilancio di previsione, adottato con la legge regionale  30
aprile 2014, n. 9, sono previsti i proventi derivanti da attivita' di
estrazione di idrocarburi, comprese le c.d. royalties. 
    Anche sotto questo aspetto specifico la violazione  dei  principi
generali in materia di finanza pubblica e' palese, poiche' si  tratta
di una entrata certa per il  bilancio  dello  Stato  (la  percentuale
delle  c.d.  royalties)  che  verrebbe,  invece,  sottratta  a   tale
destinazione,  modificando  cosi'  l'assetto  del  bilancio   statale
definito, con la legge 27 dicembre 2013, n. 147, legge di  stabilita'
2014, citata, proprio in modo da garantire il rispetto del  patto  di
bilancio europeo. 

(1) Il comma 448 dell'art. 1 della legge 27 dicembre  2013,  n.  147,
    contenente «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e
    pluriennale dello Stato (legge di stabilita' 2014),  prevede  che
    «Ai fini dell'unita' economica della Repubblica, le regioni e  le
    province  autonome  di  Trento  e  di  Bolzano  concorrono   alla
    realizzazione degli obiettivi di finanza  pubblica  nel  rispetto
    delle  disposizioni  di  cui  ai  commi  da  449   a   472,   che
    costituiscono  principi  fondamentali  di   coordinamento   della
    finanza pubblica ai sensi degli articoli 117, terzo comma, e 119,
    secondo comma della Costituzione».